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DICHIARAZIONI COMPONENTI CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI SANTA MARIA CAPUA VETERE_ ART. 14, CO. 1 E 1 BIS, D.LGS. 33/2013* |
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NOMINATIVO |
ATTO DI NOMINA |
DICHIARAZIONE RELATIVA A: assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, gratuità dell’incarico e al conferimento e alla durata della carica assunta |
CURRICULUM VITAE |
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1. Avv. Angela Del Vecchio (Presidente) |
Verbale del 5.7.2023 |
dichiarazione resa | ||||
2. Avv. Antonio Mirra (Vice Presidente) |
Verbale del 5.7.2023 |
dichiarazione resa | ||||
3. Avv. Paolo Falco (Consigliere Segretario) |
Verbale del 5.7.2023 |
dichiarazione resa | ||||
4. Avv. Laura Catalioti (Consigliere Tesoriere) |
Verbale del 5.7.2023 |
dichiarazione resa | ||||
5. Avv. Bruno Amirante |
Verbale del 5.7.2023 |
dichiarazione resa | ||||
6. Avv. Patrizia Barbato |
Verbale del 5.7.2023 |
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7. Avv. Maria Celeste Cafaro |
Verbale del 5.7.2023 |
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8. Avv. Gianmarco Carrozza |
Verbale del 5.7.2023 |
dichiarazione resa | ||||
9. Avv. Maria Conforti |
Verbale del 5.7.2023 |
dichiarazione resa | ||||
10. Avv. Massimiliano De Matteo |
Verbale del 5.7.2023 |
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11. Avv. Marisa De Quattro |
Verbale del 5.7.2023 |
dichiarazione resa | ||||
12. Avv. Crescenzo Di Tommaso |
Verbale del 5.7.2023 |
dichiarazione resa | ||||
13. Avv. Tiziana Ferrara |
Verbale del 5.7.2023 |
dichiarazione resa | ||||
14. Avv. Marco Gentile |
Verbale del 5.7.2023 |
dichiarazione resa | ||||
15. Avv. Giovanni Ianniello |
Verbale del 5.7.2023 |
dichiarazione resa | ||||
16. Avv. Antonio Miraglia |
Verbale del 5.7.2023 |
dichiarazione resa | ||||
17. Avv. Fiorentina Orefice |
Verbale del 5.7.2023 |
dichiarazione resa | ||||
18. Avv. Maria Orlando |
Verbale del 5.7.2023 |
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19. Avv. Loredana Palumbo |
Verbale del 5.7.2023 |
dichiarazione resa | ||||
20. Avv. Claudio Petrella |
Verbale del 5.7.2023 |
dichiarazione resa | ||||
21. Avv. Antonio Spallieri |
Verbale del 5.7.2023 |
dichiarazione resa |
Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, in questa sezione, denominata "Amministrazione trasparente", sono raccolti i dati e le informazioni che le Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito istituzionale ai sensi della normativa vigente.
In base a quanto previsto dal D.lgs.vo 13 marzo 2013 n.33 , recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", i dati e le informazioni mancanti verranno pubblicati appena disponibili.
Si avvisa che la presente è in fase di definizione in considerazione dell'aggiornamento del sito web istituzionale dell'Ordine.
Per ogni ulteriore informazione non presente o a completamento, si prega di contattare la Segreteria dell'Ordine.
Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, in questa sezione, denominata "Amministrazione trasparente", sono raccolti i dati e le informazioni che le Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito istituzionale ai sensi della normativa vigente.
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Per ogni ulteriore informazione non presente o a completamento, si prega di contattare la Segreteria dell'Ordine.
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In base a quanto previsto dal D.lgs.vo 13 marzo 2013 n.33 , recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", i dati e le informazioni mancanti verranno pubblicati appena disponibili.
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Piano e Programma Triennali
art. 10, comma 8, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013
ARCHIVIO 2017-2019 |
Atti Generali
art. 12, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013
Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2-bis del decreto legge 31.08.2013, n. 101, il Consiglio Nazionale Forense non è tenuto a mappare il ciclo della gestione delle performance.
Obbligo abrogato dall'art. 43, comma 1, lett. d), decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.
La presente sezione è in fase di aggiornamento
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere non realizza opere pubbliche
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere dà attuazione alle norme in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990 nonché a quelli oggetto di accesso civico secondo le indicazioni che di seguito vengono riportate.
Accesso agli atti secondo le modalità, i tempi e i termini di cui alla legge 241 del 1990 |
L’accesso agli atti e documenti amministrativi si concretizza nel potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi (ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90) ’’al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi’’.
Ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 con modifica e integrazione della legge 15/2005 è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
E’ possibile invocare l’accesso agli atti di cui alla legge 241/90:
per ottenere copia o visionare un atto amministrativo (circolare interna, regolamento, ecc.);
per avere, in generale, un pronunciamento formale da parte di una Pubblica Amministrazione fondamentale per poter conoscere i motivi che hanno indotto l’amministrazione a prendere un provvedimento, verificarli ed eventualmente smentirli;
sollecitare una risposta da parte dell’amministrazione;
acquisire informazioni relative ad un procedimento amministrativo;
conoscere i presupposti, le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione;
conoscere i criteri di gestione delle pratiche. E’ molto importante, ad esempio, per sapere a che punto della lista d’attesa si trovi l’interessato, i criteri utilizzati per la gestione della lista stessa e quando si ritiene potrà essere convocato per l’erogazione della prestazione richiesta.
Sono previste due modalità di accesso (ex DPR 352/92):
accesso informale
Si esercita mediante richiesta all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o che lo deterrà stabilmente. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere al fine di facilitare i rapporti con i cittadini, e quindi l’accesso, ha istituito un apposito ufficio: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).
accesso formale
L’istanza di accesso può essere avanzata inviandola tramite A/R alla sede amministrativa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere in Santa Maria Capua Vetere alla Piazza Resistenza n.1 presso Palazzo di Giustizia oppure inviandola alla mail istituzionale in uso all’ufficio Protocollo.
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato da tutti i soggetti che dimostrino di avere un ’’interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, per ciascun tipo di procedimento, evaderà la richiesta entro il termine cui esso deve concludersi e laddove non sia specificamente regolamentato ovvero diversamente previsto da atto interno, entro il termine di giorni 90 (novanta).
I termini sono calcolati a partire dal momento in cui l’ufficio competente ha ricevuto la domanda (in caso di A/R dal giorno in cui ha firmato per avvenuta ricezione). Qualora l’istanza di accesso non sia inviata all’ufficio competente, sarà questo stesso a dover trasmettere la domanda al soggetto giusto. Di questa trasmissione è data comunque comunicazione all’interessato (cfr. DPR 352/92 art 4 comma 3).
Trovano applicazione, per quanto compatibili con l’attività amministrativa realizzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, le disposizioni rilevanti di cui alla legge 241 del 1990.
Accesso civico |
L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:
a) il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);
b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico “generalizzato”).
Per quest’ultimo tipo di accesso l’ANAC si riserva di emanare apposite Linee guida nelle quali saranno fornite le necessarie indicazioni, anche in ordine alla auspicata pubblicazione del c.d. registro degli accessi (Delibera ANAC n. 1309/2016).
Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l’istituto dell’accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.
L’istanza va presentata ai sensi dell'art. 5, comma 3,
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
Come esercitare il diritto nell'ambito del Consiglio
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica al Responsabile dell’accesso civico del Consiglio mediante l’utilizzo del modulo appositamente predisposto e rinvenibile nell’apposita area del sito web istituzionale dedicata all’accesso civico.
Si consiglia, qualora la richiesta avvenga tramite posta elettronica certificata, di indicare nell'oggetto della mail le parole "ACCESSO CIVICO".
Il Responsabile per l’accesso civico provvede entro 30 giorni a pubblicare nel sito istituzionale del Consiglio il documento, l’informazione o il dato richiesto. Contestualmente, comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento. Se, invece, quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Ritardo o mancata risposta del Responsabile dell'accesso civico
Nel caso in cui il dirigente Responsabile dell’accesso civico del consiglio ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al Responsabile della prevenzione della corruzione ed ella trasparenza della Consiglio, soggetto titolare del potere sostitutivo, utilizzando l’apposito modello di richiesta.
Il titolare del potere sostitutivo, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo, provvede, nei termini di cui all’art. 2, comma 9 ter della legge n. 241/1990, alla pubblicazione sul sito web istituzionale della Fondazione di quanto richiesto e, contemporaneamente, ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Responsabile dell’accesso civico del Consiglio
Il Responsabile dell’accesso civico del Consiglio è il funzionario ---.
L’indirizzo al quale inoltrare la richiesta è:
Responsabile del potere sostitutivo del Consiglio in materia di accesso civico
L'indirizzo al quale inoltrare la richiesta, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile dell'accesso civico, è: --
Registro degli accessi |
Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere:
Avv.
per comunicare con il RDP, è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: --- .
Leggi qui la Privacy Policy del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere e delle sue Fondazioni
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere e le sue Fondazioni trattano i dati personali in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (2016/679).
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere ha predisposto un'apposita sezione (accessibile al seguente link) al fine di informare tutti gli Avvocati degli obblighi cui sono tenuti in virtù dell'entrata in vigore della nuova disciplina sulla protezione dei dati personali.
Consulta qui il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016)