E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, il Decreto del ministero della Giustizia del 23 luglio 2020 di adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nel provvedimento, viene disposto che l'importo indicato nell'articolo 76, comma 1, del Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia (DPR n. 115/2002) che fissa le condizioni reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio, è aggiornato ad euro 11.746,68.
Potrà, quindi, essere ammesso al patrocinio il titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a questo importo.
L’adeguamento è effettuato, ai sensi dell’art. 77 del menzionato TU, ogni due anni, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente
In tale ultimo biennio, è risultata una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari allo 0,022. Da qui il nuovo importo.
Tra i redditi da considerare per il calcolo della soglia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato rientrano tutte le tipologie di redditi imponibili ai fini delle imposte sui redditi (da lavoro dipendente, autonomo, d’impresa, di capitale, fondiari, ecc. fino ai redditi diversi o derivanti da attività illecite), compresi quelli esenti dall’Irpef o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o sostitutiva, che dunque sarebbero esclusi dalla base imponibile ai fini fiscali.
Rileva, quindi, la capacità economica del richiedente considerata nel suo complesso, tant’è che viene compreso anche l’importo dell’assegno di mantenimento percepito dall’ex coniuge ed il Reddito di cittadinanza.