Accesso agli atti secondo le modalità, i tempi e i termini di cui alla legge 241 del 1990

 

 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce il principale strumento attraverso cui conseguire la trasparenza. Esso era inizialmente disciplinato in via esclusiva dagli artt. 22 ss. della L. 241/1990. In tale testo normativo l’accesso è considerato come il principale mezzo attraverso cui garantire la salvaguardia di specifiche situazioni giuridicamente tutelate, ma non anche uno strumento preordinato ad un controllo generalizzato dell’operato delle PP.AA. (art. 24, co. 3, L. 241/1990).

La L. 241/1990 prevede due diverse tipologie di accesso: quello partecipativo o endoprocedimentale e quello informativo o esoprocedimentale.

L’accesso partecipativo o endoprocedimentale. L’accesso partecipativo o endoprocedimentale è disciplinato dall’art. 10, comma 1, lett. a), L. 241/1990, e consiste nel diritto di «prendere visione degli atti del procedimento», riconosciuto ai soggetti di cui agli artt. 7 e 9, ossia a quelli cui deve essere comunicato l’avvio del procedimento e a quelli che hanno la facoltà di intervenirvi.

L’accesso informativo o esoprocedimentale. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è disciplinato anche dagli artt. 22 ss. della L. 241/1990 – oltre che dal D.P.R. 184/2006 –, ove lo stesso è riconosciuto ai «soggetti privati», compresi «quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» (art. 22, comma 1, lett. b).

I soggetti portatori delle situazioni giuridiche soggettive riportate potranno dunque presentare richiesta di accesso, che si sostanzia nella richiesta di visione o di estrazione copia dei documenti collegati all’interesse dei titolari richiedenti.

Modalità di esercizio del diritto di accesso. Il diritto di accesso può essere esercitato sia in via informale che in via formale.
Accesso informale
Più nello specifico, «qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati» (art. 5, comma 1 D.P.R. 184/2006) – ovvero quei «soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza» (art. 22, comma 1, L. 241) – «il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente» (art. 5, comma 1, D.P.R. 184/2006).
Accesso formale
Nel caso in cui invece siano presenti soggetti controinteressati, l’istanza di accesso potrà essere presentata soltanto in via formale, attraverso istanza motivata rivolta alla «autorità competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente» (art. 2, comma 2, D.P.R. 184/2006).
Le istanze di accesso relative ad atti dell’Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere potranno essere indirizzati alla pec dell’Ordine di SMCV: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o, tramite raccomandata a.r. presso la sede dello stesso in Piazza Resistenza, 1, 81055 Santa Maria Capua Vetere.
Il responsabile del procedimento di accesso è «il funzionario preposto all'unità organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente» (art. 6, D.P.R. 184/2006).
Nel caso in cui l’Ente ravvisi, sulla base del documento di cui si richiede l’accesso e degli atti e documenti da questi richiamati (artt. 3 e 7, co. 2, D.P.R. 184/2006), la presenza di soggetti controinteressati, «è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione» (art. 3, D.P.R. 184/2006), così da consentire loro, «entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione», di «presentare una motivata opposizione […] alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta» (art. 3, D.P.R. 184/2006); quest’ultima – sulla quale l’Ordine dovrà decidere nel termine di trenta giorni, decorsi inutilmente i quali la stessa si intenderà respinta (art. 25, co. 4, L. 241/1990) – potrà essere accolta (art. 7, D.P.R. 184/2006), rifiutata, limitata o differita (art. 9, D.P.R. 184/2006).
L’istanza di accesso potrà essere presentata solo dai soggetti legittimati ex art. 22, L.241/1990 – legittimazione che dovrà essere dimostrata attraverso la motivazione della istanza relativa –, che richiedano documenti (e non anche solo informazioni non cristallizzate in documenti amministrativi), collegati alla situazione giuridica soggettiva dell’istante, dimostrando anche tale collegamento attraverso la motivazione della richiesta di ostensione.
Il diritto di accesso conosce peraltro una serie di limiti, disciplinati dall’art. 24, L. 241/1990.
Nel caso di accoglimento, l’atto di accoglimento recherà «l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia» (art. 7, D.P.R. 184/2006) e «il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura» (art. 25, L. 241/1990 e art. 7, D.P.R. 184/2006).
La richiesta di accesso può poi essere negata o differita e «il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. 3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata» (art. 7, D.P.R. 184/2006).
Ricorso al T.a.r.
Avverso il provvedimento di differimento o di diniego (anche tacito) della richiesta di accesso è possibile presentare ricorso al T.a.r., nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del diniego o dalla formazione del silenzio rifiuto (art. 25, co. 4, L. 241/1990 e art. 116 c.p.a.).
Ricorso alla Commissione per l’accesso
Avverso il diniego o il differimento della richiesta di accesso è possibile altresì presentare ricorso amministrativo alla Commissione per l’accesso, nel termine di 30 giorni, ai sensi dell’art. 12, D.P.R. 184/2006.
Accesso civico ex art. 5, comma 1, d.lgs. 33/2013
Il diritto di accesso civico si affianca al tradizionale istituto dell’accesso documentale ed ha il fine di consentire un controllo diffuso da parte dei cittadini sull’operato delle PP.AA. e degli altri soggetti obbligati all’adozione delle misure di trasparenza e pubblicità. L’istituto è disciplinato dall’art. 5, co. 1, D.Lgs. 33/2013, che riconosce in capo a chiunque il diritto di richiedere l’accesso non soltanto a documenti, ma anche a informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Il diritto di accesso civico ‘semplice’ è riconosciuto a chiunque e ha ad oggetto i soli dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. La relativa richiesta, nella quale devono essere identificati i dati, le informazioni o i documenti richiesti è presentata mediante una istanza non motivata rivolta alla pec del RPCT (o, in alternativa, in forma cartacea, tramite raccomandata a.r. indirizzata al RPCT, presso la sede legale dell’Ordine).
La pec del RPCT del Coa di SMCV è: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
In seguito alla presentazione dell’istanza l’Ordine sarà tenuto a pubblicare sul sito, nel termine di trenta giorni dalla richiesta, «i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione […], indicandogli il relativo collegamento ipertestuale» (art. 5, co. 6, D.Lgs. 33/2013).
Accesso civico generalizzato
Il D.Lgs. 97/2016 ha introdotto il nuovo istituto che l’ANAC ha denominato ‘accesso civico generalizzato’, il quale può essere esercitato da chiunque e ha ad oggetto i dati e i documenti «detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis» (art. 5, co. 2, D.Lgs. 33/2013).
Il diritto di accesso civico generalizzato è esercitato attraverso la presentazione di una istanza non necessariamente motivata e deve identificare i dati ed i documenti richiesti. Essa è trasmessa – anche per via telematica – alternativamente: «all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti» o alla pec dell’Ordine degli avvocati di SMCV, ai fini del successivo smistamento delle istanze agli Uffici competenti. Le istanze, in alternativa, possono essere inoltrate anche in forma cartacea, tramite raccomandata a.r., presso la sede legale dell’Ordine.
Nel caso in cui l’Ordine individui eventuali controinteressati ai sensi dell’art. 5 bis, co. 2, esso dovrà comunicare agli stessi la richiesta di accesso, i quali potranno presentare motivata opposizione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, nel corso dei quali il termine per la conclusione del procedimento è sospeso. Decorso tale lasso temporale l’Ente sarà tenuto a provvedere sulla richiesta (art. 5, co. 5).
Il procedimento di accesso civico «deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati» (art.5, co. 6).

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è della trasparenza

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è la dott.ssa Paola Girardi.

Il Responsabile della pubblicazione dei dati

Il Responsabile della pubblicazione dei dati è la sig.ra Assunta Insero

Richiesta di riesame

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato all’art. 5, comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Ricorso al Tar
Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 

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