OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC ALL’ORDINE

Pdf la comunicazione 

Si ricorda che il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazione), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Supplemento ordinario n. 33/L alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020), ha introdotto un pacchetto di misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale (Titolo III del provvedimento), tra le quali va evidenziato l’articolo 37 recante «Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti».

La norma modifica la disciplina vigente (art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con mod. dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2), rafforzando l’obbligo per i professionisti iscritti negli Albi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale per un più preciso coordinamento con il Codice dell’Amministrazione Digitale[1]) ai rispettivi Ordini.

A tal fine, il D.L. 76/2020 prevede che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale (PEC) all’Ordine di appartenenza è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere entro 30 giorni, trascorsi i quali l’Ordine applica la sanzione della sospensione dell’iscritto fino all’avvenuta comunicazione del domicilio digitale (PEC).

Al fine di evitare l’attivazione della procedura suindicata, si invitano tutti gli iscritti che non lo avessero ancora fatto a comunicare  il proprio domicilio digitale (PEC) all’Ordine entro e non oltre il 15.07.2021.

Per opportuna informazione si pubblica la tabella di confronto modifiche art. 37 D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020.

 [1] Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, definisce il domicilio digitale come «un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (…)».

Pdf il decreto