PROTOCOLLO D’INTESA - DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE D'UFFICIO NELLE IPOTESI PREVISTE DALL'ART. 97, comma 4, CPP (difensori d'aula reperibili )

Egregio collega,

al fine di assicurare nel miglior modo possibile un efficace esercizio del diritto di difesa degli imputati, allorquando sia necessario procedere alla designazione di un difensore d'ufficio inimediatamente reperibile ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., sia in caso di assenza del difensore di fiducia, sia in caso di assenza del difensore d'ufficio nominato ai sensi del 97, comma 1, c.p.p., ho sottoscritto con il Presidente della Camera Penale ed il Presidente del Tribunale di S.Maria C.V. il protocollo d'intesa al fine di designare il difensore d'ufficio nelle ipotesi previste dall'art. 97, comma 4, cpp (difensori d'aula reperibili).

Tale Protocollo è nato dalla esigenza di disciplinare la presenza del difensore d'ufficio nelle aule del dibattimento per la celebrazione delle udienze monocratiche e collegiali, prevedendo la disponibilità di un congruo numero di difensori d'ufficio per il soddisfacimento delle esigenze di difesa sia pure d'ufficio. 

Lo stesso costituisce una concreta opportunità per i giovani avvocati di forgiare la propria esperienza professionale.

Si trasmette in allegato il Protocollo, che andrà in vigore a far data dal 02.05.2025

Cordialità

S. Maria C.V., 26 Aprile 2025

 

Il Presidente dell'Ordine 

Avv. Angela Del Vecchio

 Allegati:Pdf Protocollo d'intesa