DICHIARAZIONI COMPONENTI CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI SANTA MARIA CAPUA VETERE_ ART. 14, CO. 1 E 1 BIS, D.LGS. 33/2013*

NOMINATIVO

ATTO DI NOMINA

DICHIARAZIONE RELATIVA A:

assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, gratuità dell’incarico e al conferimento e alla durata della carica assunta

CURRICULUM VITAE

1. Avv. Angela Del Vecchio (Presidente)

Verbale del 5.7.2023

dichiarazione resa   

2. Avv. Antonio Mirra (Vice Presidente)

Verbale del 5.7.2023

 dichiarazione resa  

3. Avv. Paolo Falco (Consigliere Segretario)

Verbale del 5.7.2023

 dichiarazione resa  

4. Avv. Laura Catalioti (Consigliere Tesoriere)

Verbale del 5.7.2023

 dichiarazione resa  

5. Avv. Bruno Amirante

Verbale del 5.7.2023

 dichiarazione resa  

6. Avv. Patrizia Barbato

Verbale del 5.7.2023

   

7. Avv. Maria Celeste Cafaro

Verbale del 5.7.2023

dichiarazione resa

curriculum vitae

8. Avv. Gianmarco Carrozza

Verbale del 5.7.2023

 dichiarazione resa  

9. Avv. Maria Conforti

Verbale del 5.7.2023

 dichiarazione resa  

10. Avv. Massimiliano De Matteo

Verbale del 5.7.2023

dichiarazione resa

curriculum vitae

11. Avv. Marisa De Quattro

Verbale del 5.7.2023

 dichiarazione resa  

12. Avv. Crescenzo Di Tommaso

Verbale del 5.7.2023

 dichiarazione resa  

13. Avv. Tiziana Ferrara

Verbale del 5.7.2023

 dichiarazione resa  

14. Avv. Marco Gentile

Verbale del 5.7.2023

 dichiarazione resa  

15. Avv. Giovanni Ianniello

Verbale del 5.7.2023

 dichiarazione resa  

16. Avv. Antonio Miraglia

Verbale del 5.7.2023

 dichiarazione resa  

17. Avv. Fiorentina Orefice

Verbale del 5.7.2023

 dichiarazione resa  

18. Avv. Maria Orlando

Verbale del 5.7.2023

dichiarazione resa

 

19. Avv. Loredana Palumbo

Verbale del 5.7.2023

 dichiarazione resa  

20. Avv. Claudio Petrella

Verbale del 5.7.2023

 dichiarazione resa  

21. Avv. Antonio Spallieri

Verbale del 5.7.2023

 dichiarazione resa  

 

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, in questa sezione, denominata "Amministrazione trasparente", sono raccolti i dati e le informazioni che le Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito istituzionale ai sensi della normativa vigente.

In base a quanto previsto dal D.lgs.vo 13 marzo 2013 n.33 , recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", i dati e le informazioni mancanti verranno pubblicati appena disponibili.

Si avvisa che la presente è in fase di definizione in considerazione dell'aggiornamento del sito web istituzionale dell'Ordine.

Per ogni ulteriore informazione non presente o a completamento, si prega di contattare la Segreteria dell'Ordine.

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DISPOSIZIONI GENERALI


ORGANIZZAZIONE


 CONSULENTI E COLLABORATORI

  • consulenti e collaboratori

 PERSONALE

  • Dotazione organica
  • personale non a tempo indeterminato
  • Tassi di assenza
  • Contrattazione collettiva
  • Contrattazione integrativa

 BANDI DI CONCORSO, BANDI DI GARA E CONTRATTI

  • Bandi di concorso, Bandi di gara, avvisi pubblici e contratti
  • Pubblicazione dati ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012

ENTI CONTROLLATI

  • Enti di diritto privato controllati

 ATTIVITA' E PROCEDIMENTI

  • Dati aggregati attività amministrativa
  • Tipologie di procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali

PROVVEDIMENTI

  • Provvedimenti organi indirizzo

 BILANCI

  • Bilancio preventivo e consuntivo

BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO

  • Patrimonio immobiliare
  • Canoni di locazione o affitto

 SERVIZI EROGATI

  • Tempi medi di erogazione dei servizi

 PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

  • Indicatore di tempestività dei pagamenti
  • IBAN e pagamenti informatici

 ALTRI CONTENUTI

  • Corruzione
    • Relazione sintetica del Responsabile della Prevenzione della Corruzione
  • Elenco Fornitori

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DISPOSIZIONI GENERALI

Piano e Programma Triennali 
art. 10, comma 8, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013

  •  

    ARCHIVIO 2017-2019

     

     

    Atti Generali
    art. 12, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013


    ORGANIZZAZIONE


     CONSULENTI E COLLABORATORI

        • Consulenti e collaboratori
           art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013

     PERSONALE

        • Incarichi amministrativi di verticeNell'ambito della struttura organizzativa del Consiglio non sono previste figure amministrative di vertice.
          art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013
        • DirigentiIl Consiglio, allo stato, non è dotato di personale nel ruolo dirigenziale.
          art. 10, comma 8, lett. d), art. 15, commi 1, 2 e 5, art. 41, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 33/2013
        • Posizioni organizzativeNell'ambito della struttura organizzativa del Consiglio non sono previste posizioni organizzative.
          art. 10, comma 8, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013
        • Dotazione organica
            art. 16, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013
        • Personale non a tempo indeterminato
           art. 17, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013
        • Tassi di assenza
           art. 16, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013
        • Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti:
           art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013
        • Contrattazione collettiva
            art. 21, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013
        • Contrattazione integrativa
            art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013
        • Organismo indipendente di valutazione
            Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2-bis del decreto legge 31.08.2013, n. 101, il Consiglio non è tenuto a mappare il ciclo della gestione delle performance, né a dotarsi dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV). art. 10, comma 8, lett. c) del D.lgs. n.33/2013

     PERFORMANCE

    Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2-bis del decreto legge 31.08.2013, n. 101, il Consiglio Nazionale Forense non è tenuto a mappare il ciclo della gestione delle performance.

    BANDI DI CONCORSO

        • Bandi di concorso
           art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013
        • Link Utili

    BANDI DI GARA E CONTRATTI

        • Bandi di gara e contratti
          art. 37, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013
        • Link Utili

    ENTI CONTROLLATI

        • Enti di diritto privato controllati
          art. 22, comma 1, lett. c) e d); commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 33/2013

     ATTIVITA' E PROCEDIMENTI

        • Dati aggregati attività amministrativa
          art. 24, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013
        • Tipologie di procedimento e monitoraggio dei tempi procedimentali
          art. 35, commi 1 e 2 ed art. 24, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013

    PROVVEDIMENTI

        • Provvedimenti organi indirizzo

    CONTROLLI SULLE IMPRESE

    Obbligo abrogato dall'art. 43, comma 1, lett. d), decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

    SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI

    La presente sezione è in fase di aggiornamento

    BILANCI

        • Bilancio preventivo e consuntivo
          art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013

    BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO

        • Patrimonio immobiliare
          art. 30 del D.Lgs. n. 33/2013
        • Canoni di locazione o affitto
          art. 30 del D.Lgs. n. 33/2013

    CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE

    Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
    art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013

        • Delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019
          Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità
          • Documento di attestazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (formato .doc)
          • Griglia di rilevazione (formato .xls)
          • Scheda di sintesi (formato .doc)
        • Delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018 
          Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell’Autorità
          • Documento di attestazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (formato .doc)
          • Griglia di rilevazione (formato .xslx)
          • Scheda di sintesi (formato .doc)

    SERVIZI EROGATI

        • Tempi medi di erogazione dei servizi
          art. 32, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013
          L'Amministrazione eroga i servizi secondo i termini previsti dalla legge ovvero dalle disposizioni regolamentari vigenti per la conclusione del procedimento amministrativo.

    PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

        • IBAN e pagamenti informatici
          art. 36 del D.Lgs. n. 33/2013
        • Indicatore di tempestività dei pagamenti
          art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013
          - L'Amministrazione provvede al pagamento in base ai termini indicati nelle fatture ricevute ovvero stabiliti nei contratti sottoscritti o nei singoli accordi commerciali.

    OPERE PUBBLICHE

    Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere non realizza opere pubbliche

    PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO

    Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere non svolge attività di pianificazione e governo del territorio

    INFORMAZIONI AMBIENTALI

    Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere non dispone di informazioni ambientali ai sendi dell'art. 40, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013.

    INTERVENTI STRAORDINARIEDI EMERGENZA

    Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere non svolge interventi straordinari e di emergenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 33/2013.

    ACCESSO AGLI ATTI ED ACCESSO CIVICO

    Accesso agli atti ed accesso civico

    Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere dà attuazione alle norme in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990 nonché a quelli oggetto di accesso civico secondo le indicazioni che di seguito vengono riportate.

     

    Accesso agli atti secondo le modalità, i tempi e i termini di cui alla legge 241 del 1990

     

    L’accesso agli atti e documenti amministrativi si concretizza nel potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi (ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90) ’’al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi’’.

    Ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 con modifica e integrazione della legge 15/2005 è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. 

    E’ possibile invocare l’accesso agli atti di cui alla legge 241/90:

          • per ottenere copia o visionare un atto amministrativo (circolare interna, regolamento, ecc.);

          • per avere, in generale, un pronunciamento formale da parte di una Pubblica Amministrazione fondamentale per poter conoscere i motivi che hanno indotto l’amministrazione a prendere un provvedimento, verificarli ed eventualmente smentirli;

          • sollecitare una risposta da parte dell’amministrazione;

          • acquisire informazioni relative ad un procedimento amministrativo;

          • conoscere i presupposti, le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione;

          • conoscere i criteri di gestione delle pratiche. E’ molto importante, ad esempio, per sapere a che punto della lista d’attesa si trovi l’interessato, i criteri utilizzati per la gestione della lista stessa e quando si ritiene potrà essere convocato per l’erogazione della prestazione richiesta.

    Sono previste due modalità di accesso (ex DPR 352/92):

    • accesso informale

    Si esercita mediante richiesta all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o che lo deterrà stabilmente. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere al fine di facilitare i rapporti con i cittadini, e quindi l’accesso, ha istituito un apposito ufficio: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

    • accesso formale

    L’istanza di accesso può essere avanzata inviandola tramite A/R alla sede amministrativa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere in Santa Maria Capua Vetere alla Piazza Resistenza n.1 presso Palazzo di Giustizia  oppure inviandola alla mail istituzionale in uso all’ufficio Protocollo.

    Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato da tutti i soggetti che dimostrino di avere un ’’interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso.

    Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, per ciascun tipo di procedimento, evaderà la richiesta entro il termine cui esso deve concludersi e laddove non sia specificamente regolamentato ovvero diversamente previsto da atto interno, entro il termine di giorni 90 (novanta).

    I termini sono calcolati a partire dal momento in cui l’ufficio competente ha ricevuto la domanda (in caso di A/R dal giorno in cui ha firmato per avvenuta ricezione). Qualora l’istanza di accesso non sia inviata all’ufficio competente, sarà questo stesso a dover trasmettere la domanda al soggetto giusto. Di questa trasmissione è data comunque comunicazione all’interessato (cfr. DPR 352/92 art 4 comma 3).

    Trovano applicazione, per quanto compatibili con l’attività amministrativa realizzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, le disposizioni rilevanti di cui alla legge 241 del 1990.

    Accesso civico

     

    L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

    a) il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);

    b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico “generalizzato”).

    Per quest’ultimo tipo di accesso l’ANAC si riserva di emanare apposite Linee guida nelle quali saranno fornite le necessarie indicazioni, anche in ordine alla auspicata pubblicazione del c.d. registro degli accessi (Delibera ANAC n. 1309/2016).

    Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l’istituto dell’accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.

    L’istanza va presentata ai sensi dell'art. 5, comma 3,

    a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

    b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;

    c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

    d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

     

    Come esercitare il diritto nell'ambito del Consiglio

    La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica al Responsabile dell’accesso civico del Consiglio mediante l’utilizzo del modulo appositamente predisposto e rinvenibile nell’apposita area del sito web istituzionale dedicata all’accesso civico.

    Si consiglia, qualora la richiesta avvenga tramite posta elettronica certificata, di indicare nell'oggetto della mail le parole "ACCESSO CIVICO".

    Il Responsabile per l’accesso civico provvede entro 30 giorni a pubblicare nel sito istituzionale del Consiglio il documento, l’informazione o il dato richiesto. Contestualmente, comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento. Se, invece, quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

    Ritardo o mancata risposta del Responsabile dell'accesso civico

    Nel caso in cui il dirigente Responsabile dell’accesso civico del consiglio ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al Responsabile della prevenzione della corruzione ed ella trasparenza della Consiglio, soggetto titolare del potere sostitutivo, utilizzando l’apposito modello di richiesta.

    Il titolare del potere sostitutivo, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo, provvede, nei termini di cui all’art. 2, comma 9 ter della legge n. 241/1990, alla pubblicazione sul sito web istituzionale della Fondazione di quanto richiesto e, contemporaneamente, ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

     

    Responsabile dell’accesso civico del Consiglio

    Il Responsabile dell’accesso civico del Consiglio è il funzionario ---.

    L’indirizzo al quale inoltrare la richiesta è:
     

    Responsabile del potere sostitutivo del Consiglio in materia di accesso civico

    L'indirizzo al quale inoltrare la richiesta, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile dell'accesso civico, è: --

     

    Registro degli accessi

     

     

    PROTEZIONE DATI PERSONALI

    Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere:

    Avv. 

    per comunicare con il RDP, è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: --- .

    Leggi qui la Privacy Policy del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere e delle sue Fondazioni

    Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere e le sue Fondazioni trattano i dati personali in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (2016/679).

    Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere ha predisposto un'apposita sezione (accessibile al seguente link) al fine di informare tutti gli Avvocati degli obblighi cui sono tenuti in virtù dell'entrata in vigore della nuova disciplina sulla protezione dei dati personali.

    Consulta qui il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016)

    ALTRI CONTENUTI