Con la pronuncia n. 9006/2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno delineato i limiti del concetto di ordine pubblico internazionale rispetto alla conformità ad esso di atti formati all’estero, che rappresentano genesi ed attestazione di rapporti filiali tra coppie omosessuali e minori.
Premesso che la valutazione della conformità dell’atto alla nozione di ordine pubblico internazionale è limitata agli effetti che esso è destinato a produrre nel nostro ordinamento (e non al suo contenuto, né tantomeno alla conformità della legge straniera – posta a suo fondamento – con la normativa interna), la Suprema Corte ha chiarito che il concetto di “ordine pubblico internazionale” è nozione estesa, che non guarda solo alle norme nazionali, ma rintraccia i principi fondamentali dell’ordinamento all’interno di un vasto complesso di norme e pronunce nazionali e sovranazionali, fra cui assumono particolare rilievo i principi provenienti dal diritto dell’Unione Europea, le Convenzioni sui diritti della persona cui l’Italia ha aderito; l’elaborazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte EDU, la Costituzione italiana e le leggi ordinarie che costituiscono “strumento di attuazione dei valori consacrati nella Costituzione”.
In particolare, quanto allo status di genitori adottivi, rivestono carattere preminente i seguenti principi fondamentali: autodeterminazione e scelte relazionali del minore e degli aspiranti genitori; preminente interesse del minore; principio di non discriminazione, in particolare dello status filiale dei minori; principio solidaristico alla base della genitorialità sociale.
Sulla scorta di tali considerazioni, le Sezioni Unite hanno escluso l’incidenza dell’orientamento sessuale sulla idoneità dell’individuo all’assunzione della responsabilità genitoriale.
L’unico limite invalicabile di ordine pubblico internazionale – costante in tutte le pronunce di legittimità, costituzionali ed europee – è costituito dalla surrogazione di maternità, mai ammessa, neppure per le coppie eterosessuali.
Di conseguenza, alcun contrasto con i principi di ordine pubblico internazionale è rinvenibile nel riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva, ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione.
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